Dott Claudio Lambertoni
IPOACUSIA DA TRAUMA ACUSTICO CRONICO
DANNO DA RUMORE
Ipoacusia ed acufeni da trauma acustico cronico
L'ipoacusia da trauma acustico cronico avviene per esposizioni prolungate a rumori con particolari caratteristiche (soprattutto nella attività lavorativa).
La vita dei nostri tempi impone all'uomo di passare gran parte della sua esistenza in ambienti nei quali il "rumore" può essere molto intenso e protratto nel tempo.
Si fa riferimento non soltanto al contatto obbligatorio che esiste nell'ambiente di lavoro tra uomo e macchina, ma anche alle situazioni che, nella strada e nelle abitazioni, espongono inevitabilmente l'uomo a sorgenti spesso non indifferenti di rumore, per arrivare infine al contatto volontario fra essere umano e rumore come avviene nell'ambito di certe attività sportive e ludiche.
Al progressivo e naturale decadere della funzione uditiva per fenomeni di "invecchiamento" si sovrappongono altri danni all'udito legati alle condizioni di vita e di benessere.
Alla presbiacusia (perdita di udito dovuta all'invecchiamento) che è un fenomeno biologico naturale, per l'intervento di questi fattori, si aggiunge nel mondo moderno, la "socioacusia" (Rossi).
Un rumore di particolare intensità non produce la stessa identica diminuzione della funzione uditiva in tutte le persone che sono state sottoposte ad esso. Infatti accanto a persone normalmente suscettibili al danno da rumore, che costituiscono la grande maggioranza della popolazione, ve ne sono altre dotate di particolare suscettibilità ed altre infine scarsamente suscettibili.
Questa suscettibilità al danno uditivo da trauma acustico cronico è legata a diversi fattori costituzionali (caratteristiche statiche e dinamiche dell'orecchio medio ed interno) e a fattori contingenti legati a processi patologici dell'orecchio interno.
Il trauma acustico può agire con meccanismo acuto o con meccanismo cronico:
L'ipoacusia da trauma acustico acuto avviene per esposizioni improvvise a rumori molto violenti (ad esempio esplosioni). E' spesso unilaterale ed è prodotta dall'onda sonora, che agisce elettivamente su alcune strutture della chiocciola (organo di Corti).
L'ipoacusia (perdita di udito) da trauma acustico acuto è di tipo recettivo (dovuta a un danno delle strutture neurosensoriali e nervose dell'orecchio), con acufeni (percezione di rumori che non esistono nell'ambiente) e recruitment (distorsioni della sensazione sonora). Il tracciato audiometrico (esame dell'udito) è caratterizzato da un notevole aumento di soglia per i toni puri di frequenza 4000 Hz e di frequenza superiore a questa.
L'ipoacusia da trauma acustico cronico avviene per esposizioni prolungate a rumori con particolari caratteristiche (soprattutto nella attività lavorativa).
I processi degenerativi interessano all'inizio una piccola parte dell'organo di Corti; con il persistere dell'azione traumatica i fenomeni degenerativi si estendono progressivamente agli altri settori dell'organo e ad altre parti delle vie acustiche (ganglio di Corti)
L'esistenza dei danni uditivi causati dal rumore è nota sin dall'antichità.
Essa è per lo più bilaterale e simmetrica, ed è preceduta di solito da acufeni ad alta tonalità. Inizia con un aumento di soglia per i toni puri di frequenza 4000 Hz; persistendo l'esposizione al rumore si osserva un aumento di soglia per i toni di frequenza 6000 e 8000 Hz, che successivamente si estende anche ai toni frequenza 2000 e 1000 Hz.
L'ipoacusia ha carattere recettivo ed è accompagnata da recruitment (distorsione della sensazione soggettiva di suono) e da acufeni. Quando cessa l'esposizione al rumore, la evoluzione della ipoacusia si arresta, ma il danno ormai prodotto è irreversibile.
Il danno acustico da rumore può essere prevenuto con opportune misure profilattiche ambientali e personali (protettori acustici di vario tipo, caschi, ccc.), ma non esiste purtroppo alcuna terapia efficace.
LEGISLAZIONE IN TEMA DI TRAUMA ACUSTICO CRONICO
Malattie professionali dell'industria
Secondo le norme legislative attualmente in vigore l'ipoacusia da trauma acustico cronico è considerata "malattia professionale" solo quando è contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni indicate al punto 44 dell'allegato n. 4 al D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (tab. XXXVI I) o anche nell'espletamento di lavorazioni accessorie o complementari di quelle tabellate, purché svolte nello stesso ambiente.
La perdita totale monolaterale della funzione uditiva comporta una "invalidità lavorativa generica" pari nell'industria al l5 % e nell'agricoltura al 20 %, mentre in casi di perdita totale bilaterale l'invalidità lavorativa generica è in ogni caso pari al 60 per cento.
L'indebolimento di un organo di senso in medicina legale deve essere valutato in rapporto alle "prestazioni funzionali" che esso è in grado di offrire, nelle condizioni "standard" in cui esso normalmente agisce. Su questa indicazione generale deve basarsi la definizione del concetto di "danno uditivo".
Secondo le le norme giurisprudenziali della Corte di Cassazione, in sede penale, per aversi indebolimento di un organo di senso non basta una semplice menomazione anatomica di esso, ma occorre una diminuzione, anche minima, purché apprezzabile, della sua capacità funzionale.
Analogo concetto in sede civile è contenuto nel 30 comma dell'ari. 78 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, allorché il legislatore ha voluto escludere dal diritto alla rendita ogni condizione che non interessi la funzione dell'organo.
In base alle affermazioni suddette è stato possibile stabilire il concetto di "normalità" per quanto concerne il senso dell'udito.
ll livello medio di soglia di 25 dB per le frequenze della voce di conversazione considerate, costituisce il limite della normale funzionalità uditiva, al di sopra del quale inizia l'ipoacusia e quindi l'invalidità lavorativa generica (Rossi e coll.).
NOTA BENE: dal 10 gennaio 1980 i compiti dell'Ispettorato del Lavoro, in materia di prevenzione e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, sono stati trasferiti a funzionari delle A.S.L., cui sono state attribuite funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
Ne deriva pertanto che la trasmissione del referto al Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'ASL. costituisce adempimento sia degli obblighi previsti dall'art. 365 del C.P. (referto) sia in quelli contemplati dal D.M. 18 aprile 1973 (denuncia all'ispettorato del Lavoro).
Sulla base delle segnalazioni del medico che ha accertato l'esistenza di una ipoacusia professionale, il datore di lavoro entro 5 giorni deve denunciare il caso all'istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL), cui spetta l'accertamento definitivo della malattia e la corresponsione di una rendita quando l'invalidità lavorativa generica sia superiore al 10%.
La segnalazione all'INAIL, avendo esclusivamente finalità assicurative, dovrebbe essere limitata ai casi verificatisi nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni indicate al punto 44 dell'allegato 4 al D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (tab. XXXVII).
Questa segnalazione dovrebbe essere eseguita, in ossequio alla sentenza della Corte di Cassazione del 26 ottobre 1972, Il Sez., n. 3288, recepita dall'INAIL con lettera circolare n. 111 dell'11 dicembre 1973, anche nei confronti dei lavoratori "che abbiano contratto l'otopatia anche se addetti a lavorazioni accessorie o complementari delle lavorazioni tabellate, purché svolte nello stesso ambiente in cui vengono effettuate le lavorazioni principali e in presenza quindi dello specifico rischio professionale di cui trattasi" (così detto "rischio ambientale").
(Tratto da Rossi e coll.).
Tabella delle malattie professionali nell'industria
(Allegato n. 4 al D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482) Ipoacusia e sordità da rumori:
avori dei calderai
ribattitura dei bulloni
battitura e foratura delle lamiere con punzoni
prove dei motori a scoppio
produzioni di polveri metalliche con macchine a pestelli
condotta di aeromobili
fabbricazione di chiodi
lavoro di telai
taglio di lastre e blocchi di marmo con dischi si acciaio e corona diamantata
lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa
lavorazioni di produzione degli acciai ai forni ad arco e ad induzione
lavorazione con impiego di seghe per metalli
prova di dispositivi di segnalazione acustica
lavorazione meccanica del legno conseghe circolari, pialltrici, toupies
fucinatura nelle fonderie
fabbricazione delle falci
lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa
lavori all'interno delle navi (rottura delle lamiere, battitura, verniciatura)
tranciatura dei metalli
lavori di spray con torce al plasma
prova delle armi da fuoco automatiche
prova dei motori a reazione
Nota bene: in caso di qualsiasi contenzioso, oppure anche solamente per sentire un parere sulle proprie condizioni di eventuale danno biologico, si raccomanda di consultare sempre un medico legale.